Applicazione L. 4/1953: Consegna prospetto paga al dipendente

Applicazione art. 1 Legge 4/1953

Art. 1 Legge 4/1953

E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti.

Il datore di lavoro, al momento della corresponsione della retribuzione, deve consegnare ai propri dipendenti un prospetto paga, firmato, siglato o riportante il timbro del datore di lavoro.

In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore della busta paga, di omissione o di inesattezza delle registrazioni in essa contenute, è applicata al datore di lavoro una sanzione amministrativa (da 125 a 770 €)

Cass 30/06/2011 n° 14411 e Cass 26/09/2008 n° 24186

La consegna della busta paga, anche qualora sia accompagnata dalla sottoscrizione del dipendente “per ricevuta”, non è sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento.

L’obbligo di consegna delal busta paga ai lavoratori può essere adempiuto anche con la consegna di copia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro e può avvenire anche tramite: e-mail, fax, inserimento su sitoweb.

Visti:

Art. 39 c. 5 DL 112/2008: Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4;

Art. 7 DM 09/07/2008: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile. 3. Il libro matricola e il registro d’impresa s’intendono immediatamente abrogati.

Interpello 1/2008: Preliminarmente si rileva che la retribuzione va corrisposta alla scadenza temporale prevista, contestualmente alla busta paga, al fine di consentire al lavoratore la verifica immediata della corrispondenza tra le annotazioni riportate sul prospetto di paga e la retribuzione percepita. In presenza del consenso del lavoratore, l’obbligazione del pagamento della retribuzione può essere assolta attraverso forme equipollenti rispetto al danaro contante (assegni, bonifico, accredito in conto corrente ecc.). Su richiesta degli organi di vigilanza, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare l’avvenuta consegna del prospetto di paga all’atto della corresponsione della retribuzione.

Circolare Ministero del Lavoro n°20;

Interpelli 32-33-34/2009;

Circolare Ministero del lavoro n° 23 del 30/08/2011;

Vademecum Ministero Libro Unico.

Quesito:

Considerando l’attuale (e persistente) periodo di crisi nel caso in cui oltre alla consegna dei prospetti paga non fosse stata erogata la retribuzione (la norma indica espressamente: “all’atto della corresponsione della retribuzione”) sarebbe applicabile la sanzione?

(da una interpretazione letterale della norma parrebbe di no)

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